La prova informatica nel processo penale: la stampa di una pagina internet

Negli ultimi anni, le prove nel processo penale si stanno sempre più arricchendo, in quanto ai rituali mezzi di prova, testimoniali e documentali, si stanno aggiungendo prove informatiche che, tuttavia, pongono molteplici problemi di carattere giuridico.
Sono, infatti, sempre più frequenti i casi in cui le prove di un reato possono essere dimostrate o ricavate attraverso strumenti digitali, che ormai tutti hanno.
Nella valutazione di questo tipo di prova, però, bisogna tener conto di alcune caratteristiche della prova informatica poiché, per sua stessa natura, essa può essere facilmente modificata, alterata o danneggiata.

La prova digitale nel processo penale

La prova digitale ha caratteristi differenti, con un ambito più ristretto rispetto alla prova scientifica e viene utilizzata non solo per l’accertamento dei reati informatici, ma potenzialmente per accertare anche altri tipi di reato, in considerazione del fatto che essa è spesso utile e, talvolta, persino necessaria per casi che, in passato, non potevano essere risolti in altro modo.

Le caratteristiche della prova digitale, infatti, sono:

  • a) che il dato informatico è facilmente alterabile: questo significa che, disponendo degli opportuni permessi sul sistema informatico, l’utilizzatore avrebbe la possibilità di modificare il contenuto del dato senza lasciare alcuna traccia, risultando così impossibile determinare lo stato del dato informatico in un momento precedente;
  • b) il dato informatico è volatile: soprattutto nel caso di pagine internet, i dati possono essere modificati o cancellati e, in tali casi, non sarebbe più possibile recuperarli;
  • c) il dato informatico è anonimo: non è sempre possibile sapere chi abbia generato e trattato un dato;
  • d) il dato informatico è immateriale: si pensi ad un documento salvato su una chiavetta USB; ebbene, è ovvio, che la chiavetta USB rimarrà sempre e solo un supporto, o meglio, un hardware ben distinto, perciò, dal documento in essa contenuto che assume, per tale motivo, la caratteristica della immaterialità.
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La stampa di una pagina internet per il processo penale

La prova informatica nel processo penale

Innanzi tutto, ci sarebbero dubbi sull’esistenza stessa della pagina internet: chi realizza la pagina web ne dichiara l’esistenza, ma nessuno potrebbe verificarlo.
Inoltre, potrebbero esserci dubbi sul contenuto della pagina internet: verrebbe da chiedersi, infatti, se la pagina web contenesse esattamente quei dati riportati sulla stampa su carta e se fosse visualizzabile nel medesimo modo.
Ancora, potrebbero esserci anche dubbi sull’autore della pagina web: anche ammettendo che fosse stata realmente realizzata una pagina web come quella rappresentata su carta, emergerebbero dubbi su dove la stessa fosse stata effettivamente prelevata e, quindi, su chi ne sia stato l’autore reale.

Inoltre, potrebbero esserci dubbi sull’origine della pagina internet: una pagina web si compone di elementi che possono provenire da varie fonti e, conseguentemente, occorrerebbe dimostrare l’origine di ognuno dei elementi stessi che la compongono.
E, infine, potrebbero certamente esserci anche dubbi sulla data della pagina web: la stampa cartacea è, infatti, priva di informazioni temporali certe.
Queste problematiche sono state già affrontate dalla Corte di Cassazione, che si è più volte pronunciata sul valore probatorio di una pagina internet e sulla sua rilevanza processuale stabilendo, in buona sostanza, che senza garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità temporale, la stampa su carta di una pagina internet non può avere il valore di una prova.

La prova informatica nel processo penale: la stampa di una pagina internet

Conclusioni

Per utilizzare una stampa su carta di una pagina internet, occorre ottenere una certificazione, tramite un consulente informatico, il quale si avvarrà di software appropriati, che potranno dare quelle garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità temporale, necessarie a far assumere il valore di prova, utilizzabile come tale, all’interno di un processo penale.

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