Come evitare che l’ex dipendente passi alla concorrenza divulgando i segreti aziendali ?

Spesso il know-how aziendale costituisce un patrimonio assai prezioso e, per evitare che esso possa andar perso quando un dipendente importante cessa la propria attività lavorativa, è consigliabile stipulare un patto di non concorrenza.

Con questo, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro, in cambio però dell’obbligo da parte del lavoratore di non svolgere attività concorrenziale dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Come fare, allora, per evitare che l’ex dipendente utilizzi i segreti e le notizie apprese durante il rapporto di lavoro ?

Spesso, il patto di non concorrenza viene stipulato al momento dell’assunzione del dipendente, inserendo tale clausola nel contratto; nulla vieta, però, di fare tale accordo anche dopo.

Nel redigere il patto di non concorrenza, bisogna prima di tutto tener conto di quanto prevedere il nostro codice civile.

Infatti, l’art. 2125 del codice civile subordina la validità del patto di non concorrenza con gli ex dipendenti a precisi limiti, che devono essere ben conosciuti e attentamente seguiti dalle imprese per evitare problemi e, soprattutto, rischi legali.

  • Prima condizione indispensabile è, ovviamente, che tale patto sia fatto in forma scritta.
  • Inoltre, è necessario che il patto di non concorrenza debba sempre essere retribuito con un corrispettivo congruo, con una somma che può essere stabilita sia come quota fissa, che come percentuale della retribuzione. Bisognerà, poi, tener conto che il corrispettivo non potrà essere meramente simbolico o sproporzionato in rapporto al sacrificio imposto al lavoratore, alla sua retribuzione e al livello professionale raggiunto. Infatti, se poi il corrispettivo stabilito per il lavoratore non risultasse congruo rispetto al sacrificio a questi imposto, il patto di non concorrenza si considererebbe nullo.
  • Infine, il patto potrà riguardare qualunque tipo di attività autonoma o subordinata che possa nuocere all’azienda, e non potrà essere limitato alle sole mansioni svolte dal lavoratore, potendo perciò ricomprendere qualsiasi attività in concorrenza con quella del datore di lavoro. Ovviamente, però, il patto non potrà imporre al lavoratore restrizioni eccessivamente ampie, tali da impedirgli di poter lavorare in futuro.
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Che succede se l’ex dipendente viola il patto di non concorrenza ?

Nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore violi il patto di non concorrenza, il datore di lavoro potrà, alternativamente:

  • risolvere il patto di non concorrenza per inadempimento, chiedere la restituzione del corrispettivo pagato ed il risarcimento dei danni subiti a causa dell’attività svolta dall’ex dipendente in concorrenza (danni che potrebbero essere stati predeterminati da una clausola penale). L’imprenditore opterà per questa scelta, verosimilmente, qualora non abbia più un concreto interesse ad ottenere l’adempimento della prestazione oggetto del patto di non concorrenza;
  • oppure, chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza, ed eventualmente promuovere una procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 700 C.p.c., al fine di ottenere dal Giudice un provvedimento che imponga al lavoratore la cessazione dell’attività concorrenziale (ad esempio, di cessare immediatamente la collaborazione con un nuovo datore di lavoro), qualora ne ricorrano i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora); tale iniziativa non pregiudica, comunque, il diritto dell’ex datore di lavoro a ottenere il risarcimento dei danno derivanti dalla violazione del patto di non concorrenza.

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