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ToggleUna discussione fra automobilisti finita male
Immaginiamo che ci sia stato un episodio nel quale vi siate messi a discutere con una persona, magari perché non aveva osservato un obbligo previsto dal codice della strada; una banale discussione fra automobilisti, perché non ritenevate di avere responsabilità per un danno arrecato all’autovettura di un’altra persona.
E immaginiamo che, vi sia stata un altra persona, magari un vostro amico che era in auto con voi che, improvvisamente e senza alcun motivo, abbia sferrato un pugno all’altro automobilista, per poi andarsene subito.
Mentre voi, invece, dopo l’aggressione vi siate trattenuti con l’automobilista ferito, aiutandolo a rialzarsi e dandogli un primo aiuto.
In questo caso, si potrebbe parlare per voi di concorso nel reato ?
Il contributo causale nel concorso di persone
Il problema che si pone, in questi casi, è quello del comportamento minimo necessario per determinare se vi sia stato un contributo nel concorso del reato.
Infatti, si potrebbe parlare di contributo necessario solo nel caso in cui voi aveste posto in essere una conditio sine qua non del reato stesso nel senso che, senza la vostra condotta, questo non si sarebbe realizzato.
La partecipazione morale e il contributo agevolatore del reato
Sappiamo, tuttavia, che tale contributo potrebbe verificarsi anche a livello di partecipazione morale, che si avrebbe quando si dia luogo alla determinazione dell’altrui proposito criminoso.
Concorso, ovviamente, potrebbe aversi anche quando fosse stato posto in essere un contributo agevolatore, che abbia cioè facilitato la commissione del reato.
Ma, nell’episodio che abbiamo immaginato, si potrebbe dire che voi abbiate facilitato la realizzazione del reato, nel senso dei renderlo più probabile o più facile ?
Chiaramente, diremmo di no.
Nè potrebbe parlarsi di contributo verificatosi a livello di partecipazione morale, perchè non si è affatto rafforzato il proposito criminoso del vostro amico.
La condotta di quest’ultimo, infatti, è stata assolutamente imprevedibile e, come tale, fuoriesce da qualsiasi ipotesi di concorso di persone nel reato.
Il concorso per omisione
E nemmeno si potrebbe dire che possa esserci stato un concorso per omissione perchè, per tale ipotesi di concorso, occorrerebbero due condizioni:
- che anche l’omissione sia condizione necessaria o agevolatrice del reato (si pensi al caso del custode che, d’accordo coi ladri, non dia l’allarme);
- e che tale omissione costituisca violazione dell’obbligo giuridico di garanzia, ossia di impedimento di reati altrui, tale per cui, tenendo un comportamento doveroso, si sarebbe impedito o reso più ardua la realizzazione del reato.
La connivenza
L’esistenza del suddetto obbligo impeditivo contraddistingue il concorso per omissione dalla mera connivenza, che si ha quando il soggetto assiste passivamente – come voi, nel caso che abbiamo immaginato -, alla perpetrazione di un reato, che ha la possibilità materiale, ma non l’obbligo giuridico, di impedire !
E la connivenza, di per sé, non è punibile !
Ma nel nostro caso, è emerso addirittura che, dopo il pugno sferrato dal vostro amico, voi vi siate trattenuti con l’automobilista prestandogli anche aiuto, motivo per cui, non potrebbe parlarsi nemmeno di mera connivenza.
Ecco, dunque, che nel caso che abbiamo immaginato, voi verreste senz’altro assolti per non aver commesso il fatto !
Articolo realizzato dallo Studio legale Caradonna