E’ possibile ottenere il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione all’esito di un procedimento penale ?

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un’importante novità: ovvero, la possibilità di richiedere, da parte dell’imputato, il rimborso delle spese legali sostenute per il processo, nel caso in cui sia stata prosciolto alla fine del processo.

Tale richiesta, tuttavia, può essere formulata in presenza di queste precise condizioni:

  1. che ci sia stata una sentenza irrevocabile (ossia, non più soggetta ad essere impugnata) di assoluzione perché il fatto non sussiste, o perché l’imputato non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
  2. che il giudizio si sia concluso successivamente al 1 gennaio 2021;
  3. dietro presentazione di fattura del difensore corredata di parere di congruità da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il rimborso è previsto nei limiti massimi di €. 10.500,00.

In attesa del decreto ministeriale teso a chiarire meglio i criteri e le modalità di erogazione del rimborso, si può osservare che rimangono escluse alcuni tipi di sentenza di assoluzione:

  • quando il giudice abbia pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo mancante, insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista o che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato);
  • quando la sentenza di assoluzione sia stata emessa perchè il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, o di una causa personale di non punibilità;
  • nei casi di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
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Ovviamente, non si potrà accedere al rimborso nel caso in cui vi sia stata, nell’ambito di un procedimento penale, assoluzione per alcuni capi di imputazione e condanna per altri; nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, oppure in caso di estinzione per intervenuta amnistia o per prescrizione.

Poiché la legge di bilancio individua l’imputato quale soggetto al quale è riconosciuto il rimborso, sembra doversi escludere il riconoscimento di questo beneficio nel caso in cui sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere dal Giudice delle Indagini Preliminari.

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Nulla osta al rimborso, da parte dell’imputato, delle spese dallo stesso sostenute nella fase delle indagini preliminari, una volta ottenuta la sentenza irrevocabile di assoluzione all’esito del giudizio penale (tenendo ben presente sempre il limite al rimborso individuato nel tetto massimo di €. 10.500,00).

Il rimborso avverrà mediante tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

L’istituito Fondo per il rimborso delle spese legali sarà dotato di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021: con l’atteso decreto ministeriale saranno, pertanto, introdotti criteri selettivi posto che, considerato la somma sulla quale il Fondo può contare ed i numerosi processi svolti, sarà arduo ritenere che tutti coloro in possesso dei requisiti descritti possano aspirare all’integrale rimborso richiesto.

In conclusione, possiamo dire che con questa legge si è perseguito l’obiettivo di consentire a chi sia riuscito a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati e sia stato sottoposto al peso del procedimento penale, di avere uno strumento che possa parzialmente limitare i danni, almeno sul piano economico.

Articolo realizzato in collaborazione con lo Studio Legale Caradonna

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