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ToggleQuando si parla di infortunio sul lavoro ?
L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico, che avviene per una causa violenta sul posto di lavoro o in occasione di lavoro, che determina la morte o un danno biologico che ha come conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di 3 giorni.
Ecco, dunque, i presupposti perché si possa parlare di infortunio sul lavoro:
- un evento traumatico, dal quale possa derivare una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte;
- un collegamento tra l’evento traumatico e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- una durata dell’inabilità al lavoro di più di 3 giorni;
- la causa violenta che abbia determinato le lesioni.
Cosa si intende per “causa violenta” ?
Come detto, l’infortunio sul lavoro da diritto al risarcimento solamente quando si sia verificata una causa violenta in occasione di lavoro.
Dunque, essa può consistere in un evento che causa le lesioni (o la morte) del lavoratore.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un macchinario adoperato dal lavoratore non correttamente predisposto o utilizzato, gli provochi una lesione o addirittura la morte.
Non occorre, invece, che il fatto lesivo sia stato anche straordinario o imprevedibile.
Tali caratteristiche differenziano la causa violenta dalla malattia professionale che, invece, si ha quando la lesione della salute avviene per una “causa lenta”, ossia quando il lavoratore resta esposto per un lungo tempo ad un fattore di rischio.
Si pensi, ad esempio, al caso di un lavoratore che contragga un tumore per essere stato tanto tempo esposto ad esalazioni senza l’utilizzo di adeguati sistemi di filtraggio dell’aria.
Cosa si intende per “occasione di lavoro” ?
Si parla di occasione di lavoro, quando tra l’attività lavorativa e l’infortunio sussiste un rapporto, diretto o indiretto.
Perciò, non sarà sufficiente che l’evento si verifichi semplicemente durante il lavoro.
E anche nel caso in cui l’infortunio sia dovuto ad comportamento imprudente o negligente del lavoratore, si avrà comunque diritto a un indennizzo, restando esclusi solamente quegli infortuni che siano dipesi da una condotta dolosa del lavoratore: si pensi, ad esempio, a quelli che siano stati provocati dall’abuso di sostanze stupefacenti.
L’infortunio durante il tragitto (in itinere)
Anche l’infortunio che avvenga durante il tragitto compiuto dal lavoratore per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro, oppure compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro o, ancora, quello necessario per la recarsi alla mensa aziendale, viene considerato come infortunio avvenuto durante il lavoro e viene, appunto, chiamato infortunio “in itinere”.
In questi casi, è proprio la legge a prevedere espressamente che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni al lavoratore.
Nel caso in cui poi, l’infortunio sia avvenuto nel corso di un’eventuale deviazione rispetto al tragitto, esso sarà risarcito solamente se tale deviazione sia stata necessaria: si pensi, ad esempio, a causa di forza maggiore, che abbiano imposto tale deviazione.
Se, perciò, il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie, l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.
Va, inoltre, aggiunto che l’eventuale utilizzo di un mezzo privato da parte del lavoratore, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso sia indispensabile e necessario.
Tale utilizzo del mezzo privato è, ad esempio, consentito quando non sia possibile prendere un mezzo pubblico, oppure quando lo stesso non consenta la puntuale presenza sul luogo di lavoro.
A chi spetta pagare lo stipendio del lavoratore infortunato ?
Il lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro non riceverà un vero e proprio stipendio, ma solo un’indennità o delle rendite, che gli saranno corrisposte dall’Inail, salvo che per i primi 3 giorni di indennità per inabilità temporanea, dei quali dovrà farsi carico il datore di lavoro.
Pertanto, l’Inail dovrà corrispondere al lavoratore sia l’indennità temporanea, che l’indennità permanente, che la rendita per danno biologico, rimborsando al lavoratore anche le spese mediche (che possono includere anche quelle sostenute per le terapie o per eventuali esami diagnostici).
Per ottenere il rimborso di tali spese occorre, tuttavia, che le stesse siano state preventivamente prescritte o autorizzate dall’Inail.
Cos’è il danno differenziale e quando spetta al lavoratore qualcosa di più ?
Se il lavoratore fosse in grado di dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello liquidato dall’Inail, avrà la possibilità agire legalmente per ottenere la differenza che, tuttavia, in questo caso andrà richiesta al proprio datore di lavoro.
In questi casi, si parla di danno differenziale: ossia, di quel maggior danno che può consentire di ottenere un risarcimento di tutto il danno subito dal lavoratore a causa dell’infortunio.
In buona sostanza, il risarcimento sarebbe completo, potendo comprendere sia il danno alla salute e alla capacità reddituale, che il peggioramento della qualità della vita, che il turbamento interiore e ad altre voci.
Quando scatta un procedimento penale ?
Dal momento che l’infortunio sul lavoro, come spiegato, comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore, può accadere che da tale evento nasca anche un procedimento penale.
Infatti, il nostro ordinamento prevede sanzioni penali, contemplate nei reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (si pensi ad un evento cui segua la morte del lavoratore).
In questi i casi, se fosse riscontrabile la colpa del datore di lavoro, che può sostanziarsi nella mancata adozione di quelle regole che impongono di seguire determinate misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro, potrebbe infatti scattare un procedimento penale.
Nel caso di omicidio colposo, trattandosi di reato procedibile d’ufficio, l’azione penale verrebbe esercitata autonomamente dalla Procura, mentre nel caso di lesioni colpose occorrerebbe, invece, che lo stesso lavoratore infortunato depositasse una denuncia-querela.
Cosa deve fare il lavoratore appena subisce un infortunio ?
Quando il lavoratore subisce un infortunio occorre che lo comunichi subito al proprio datore di lavoro, che a sua volta dovrà denunciarlo all’Inail entro 2 giorni.
Nel caso in cui il datore di lavoro non provvedesse a fare tempestivamente tale denuncia, questa potrà esser fatta direttamente dal lavoratore, che pertanto dovrà consegnare all’Inail la copia del certificato medico.
Peraltro, per la comunicazione da fare al datore di lavoro, non è prevista una forma particolare, essendo sufficiente che il lavoratore comunichi il numero identificativo del certificato medico, la data in cui è stato rilasciato e i giorni di prognosi che gli sono stati riconosciuti dal medico.
Occorre, poi ricordare che il lavoratore dovrà anche fare domanda all’Inail entro 3 anni e 150 giorni decorrenti dalla data dell’infortunio, al fine di l’indennità che gli spetta.
Ecco un approfondimento sul diritto del lavoro