Rettificazione del sesso e del nome? Cosa si deve fare per ottenerlo in Italia?

Nel caso in cui venga richiesta la rettificazione del sesso all’anagrafe, è necessario sottoporsi preventivamente ad intervento chirurgico demolitorio dei caratteri sessuali originari?

La risposta è no

Dal 2015, infatti, la procedura per chiedere la rettificazione del sesso e del nome è notevolmente cambiata, grazie alla sentenza n. 221/2015 della Corte Costituzionale: infatti, nel processo di transizione – così viene chiamato il procedimento -, non è più richiesto l’intervento chirurgico per ottenere il cambio di sesso e del nome.

Occorre, quindi, rivolgersi ad un avvocato che predisponga un ricorso da depositare in Tribunale, con cui verrà richiesta la pronuncia di una sentenza che autorizzi, appunto, la rettificazione del sesso e il cambio del nome.

Fra i documenti indispensabili per ottenere un provvedimento favorevole, si dovrà allegare sia la relazione di uno psicologo o di uno psichiatra, sia una relazione endocrinologa.

La persona che intende fare tale richiesta, infatti, dovrà dimostrare di aver seguito un percorso psicologico, in quanto è necessario che la disforia di genere sia diagnosticata in una relazione effettuata da uno psicologo o psichiatra del servizio pubblico (SSN) o privato; occorre, inoltre, dare prova che sia stata prescritta una terapia ormonale da parte dell’endocrinologo.

Rettificazione del sesso e del nome

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Gli ormoni prescritti hanno, infatti, la funzione di modificare i caratteri sessuali secondari, creando l’effetto di mascolinizzare nella transizione FtM, o femminilizzare nella transizione MtF.

Con la cura ormonale si iniziano così ad acquisire le sembianze fisiche proprie dell’altro sesso.

Il Tribunale, perciò, potrà ritenere sufficienti queste due relazioni per emettere sentenza con cui si autorizza la rettificazione del sesso e il cambio del nome; laddove queste non dovessero, tuttavia, essere ritenute sufficienti, il Tribunale può nominare un perito per accertare l’effettiva disforia di genere del ricorrente.

Il procedimento si concluderà con una sentenza con cui si attribuisce al ricorrente il sesso richiesto e il prenome scelto, ordinando all’ufficio di stato civile di rettificare l’atto di nascita, sia per quanto riguarda il sesso, che il nome.

La sentenza permetterà, così, di cambiare tutti i documenti: atto di nascita, carta d’identità, passaporto, diploma, laurea, codice fiscale.

Nello stesso ricorso, la parte potrà anche richiedere, laddove lo desideri, di essere autorizzato/a anche all’operazione chirurgica: autorizzazione che, come detto, non è più necessaria per la rettificazione del sesso e del nome, ma solo ove si voglia poi procedere anche alla demolizione e ricostruzione di un organo sessuale primario.

Per approfondire l’argomento sulla rettificazione del sesso e del nome ecco alcune fonti

www.caradonnaiellamoavvocati.it

www.altalex.com

Fonte Immagini: Depositphotos

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