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ToggleLe difficoltà di ottenere dalla vostra banca la documentazione che ci riguarda
Sono note le difficoltà che riscontriamo quando dobbiamo interfacciarci con gli istituti di credito ai quali chiediamo documentazione che ci riguarda: spesso otteniamo risposte evasive e, in alcuni casi, addirittura, non viene fornito alcun riscontro.
Recentemente, si sono rivolti al nostro studio due coniugi per una controversia con un istituto di credito: nello specifico, a seguito del passaggio a sofferenza della loro posizione, gli stessi desiderava ottenere dall’intermediario il contratto relativo al prestito personale, la fideiussione ed una scrittura privata allo scopo di accertare la bontà di quanto asserito dall’istituto di credito.
Ciò posto, lo Studio si è attivato prontamente per richiedere formalmente detti atti senza, tuttavia, ottenere risultati.
Dal ricorso all’ABF (Arbitro bancario finanziario) all’ingiunzione
Dapprima veniva presentato un ricorso all’ABF (Arbitro bancario finanziario) il quale, al termine della procedura, accertava il diritto del nostro assistito ad ottenere copia della documentazione richiesta. In particolare il Collegio dell’ABF rilevava che “l’obbligo di consegna della documentazione potrebbe sussistere anche indipendentemente da una eventuale pregressa consegna dei documenti contrattuali all’atto dell’originaria stipulazione in ragione dello specifico e assoluto dovere di protezione del cliente in capo all’intermediario idoneo a tradursi nel dovere di fornirgli il supporto documentale relativo ai contratti stipulati anche laddove il cliente abbia perduto la documentazione originariamente consegnatagli per negligenza o trascuratezza”.
Le ragioni sottese alla scelta di adire inizialmente l’ABF sono di natura economica in quanto le spese di avvio da anticipare sono minori rispetto a quelle necessarie per il deposito di un ricorso per ingiunzione.
Tuttavia, nonostante l’ABF avesse sostenuto le nostre ragioni, l’istituto di credito non provvedeva a consegnare alcunché.
Il ricorso per ingiunzione
Ecco che, al fine di richiedere la consegna di tali documenti, non rimaneva altra scelta che depositare un ricorso per ingiunzione presso il Tribunale competente. Il ricorso monitorio, infatti, risulta essere strumento altrettanto idoneo allo scopo, in quanto l’art. 633 cpc fa espresso riferimento alla “consegna di una cosa mobile determinata” potendosi, pertanto, ricomprendere in essa anche la richiesta di documentazione bancaria.
Il diritto del cliente ad ottenere documentazione bancaria si ricava dall’art. 119 del TUB (Testo Unico Bancario), ma anche dagli artt. 1375 e 1175 c.c. che sanciscono il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.
Il Tribunale ha, pertanto, ingiunto all’istituto di credito di consegnare la documentazione richiesta e di corrispondere le spese legali sostenute.
In allegato, il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno.
Documento realizzato in collaborazione con lo Studio Legale Caradonna