Contratti a chiamata le ore di straordinario non si possono retribuire come ordinarie

Un recente Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto chiarezza su un aspetto molto importante riguardante i contratti a chiamata, relativo nello specifico alle modalità di retribuzione degli straordinari.

Che cos’è il contratto a chiamata

Prima di entrare nel dettaglio è utile sottolineare cosa sia, appunto, il contratto a chiamata, e da questo punto di vista possono rivelarsi molto utili i più autorevoli portali ad argomento legale.

Nel sito web Avvocato Accanto viene esposto in modo approfondito che cos’è il contratto a chiamata e cosa lo contraddistingue: esso è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato, il quale ha tuttavia carattere di discontinuità.

La “chiamata” viene dunque effettuata prettamente laddove l’azienda abbia necessità, dal canto suo il lavoratore non è obbligato a rispondere positivamente ammenoché il contratto di lavoro non preveda l’obbligo di disponibilità: in tal caso, l’azienda deve riconoscere al lavoratore non solo la retribuzione dovuta, ma anche una specifica indennità che prende appunto il nome di di disponibilità.

Nel portale si legge inoltre che questa formula contrattuale può essere svolta solo da lavoratori che rientrano in determinate fasce d’età, nello specifico entro il venticinquesimo anno e oltre i 55 anni; la retribuzione corrisposta inoltre non può essere inferiore rispetto a quella dei lavoratori che hanno una formula contrattuale differente, ma di pari livello.

Il quesito presentato da A.N.I.S.A.

Come si stava accennando, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato attraverso l’Interpello n. 6 del 24 ottobre 2018 per rispondere ad un quesito rivolto da A.N.I.S.A., Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio.

A.N.I.S.A. ha richiesto al Ministero se fosse possibile retribuire gli straordinari dei propri lavoratori dipendenti con una paga ordinaria, essendo appunto assunti con un contratto a chiamata.

A tal riguardo è utile aprire una parentesi: sono da considerarsi “straordinario” le ore lavorative che eccedono rispetto alle 40 ore settimanali, le quali corrispondono, sulla base della vigente legislazione, all’impiego full time.

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L’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La risposta del Ministero è stata negativa: sebbene i lavoratori in questione fossero impiegati tramite contratto a chiamata, il datore di lavoro non può retribuire le loro ore lavorative di straordinario con una paga ordinaria.

Le ore di lavoro eccedenti rispetto alle “canoniche” 40 ore, dunque, vanno retribuite come straordinario, e ciò è disposto in relazione al cosiddetto “principio di non discriminazione“, il quale prevede appunto che non ci sia alcuna differenza tra contratti lavorativi di pari livello.

La “non discriminazione” non fa riferimento esclusivamente alla retribuzione, ma anche ad altri diritti che spettano al lavoratore dipendente quali ferie, trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Una notizia molto importante per tutti i lavoratori “intermittenti”

Informare circa quest’aspetto è davvero molto importante per tutti i lavoratori che operano tramite contratto a chiamata, e questa notizia assume una certa rilevanza anche perché tale forma contrattuale è piuttosto diffusa in Italia.

L’assunzione attraverso contratto a chiamata, dunque, non può consentire al datore di lavoro di prevedere una retribuzione oraria ordinaria per le ore eccedenti rispetto alle canoniche 40 ore settimanali: tali ore lavorative sono a tutti gli effetti delle ore di straordinario e vanno retribuite come tali, proprio come si farebbe per un contratto di pari livello ma dalla forma differente.

Fonte dell’articolo: https://www.avvocatoaccanto.com

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