Se il titolare dell’assegno di mantenimento instaura una convivenza more uxorio, ha sempre diritto a percepire l’assegno dall’ex coniuge?
Spesso gli avvocati ricevono questa domanda da parte dei propri clienti: cerchiamo di fare chiarezza anche sulla base degli ultimi riscontri giurisprudenziali.
La legge sul divorzio (art 5, comma 10) prevede la decadenza del diritto all’assegno nel momento in cui l’ex coniuge contrae nuove nozze non attribuendo, invece, rilevanza all’ipotesi in cui venga instaurata una convivenza di fatto.
Tuttavia la giurisprudenza, con il passare del tempo, ha riconosciuto sempre più importanza alla convivenza more uxorio (quella avente i caratteri della stabilità, continuità e condivisione di un progetto di vita) andando, tale circostanza, nei termini che vedremo, ad incidere sull’assegno divorzile.
Dapprima, se la convivenza generava benefici sul piano economico del coniuge titolare dell’assegno, ciò legittimava la modifica della quantificazione dell’assegno; in seguito, si è argomentato che, provata la convivenza ed il miglioramento economico da essa provocato, il diritto all’assegno dovesse essere revocato (seppur potesse essere ripristinato col venir meno dei benefici economici).
Successivamente, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, da parte del coniuge divorziato, faceva venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo di diritto veniva automaticamente escluso e ciò a prescindere dalla posizione economica di ciascun convivente (Cass. n. 17195 del 2011; Cass. n. 19345 del 2016; Cass. n. 2466 del 2016; Cass. n. 17856 del 2015; Cass. n. 18111 del 2017; Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2018, n. 2732).
Di recente, con l’ordinanza n. 28995 del 17.12.2020, la Corte di Cassazione ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di riconsiderare l’orientamento, fin ora espresso, in merito alla incidenza della convivenza more uxorio sull’assegno di divorzio.
Che diritto ha l’ex coniuge?
Tale necessità è sorta stante la funzione retributivo-compensativa riconosciuta dalla giurisprudenza all’assegno di mantenimento: in sostanza, l’ex coniuge ha diritto all’assegno non solo in quanto soggetto economicamente più debole, ma anche per il contributo fornito che ha reso possibile il raggiungimento del tenore di vita della famiglia (anche a fronte di suoi sacrifici personali e professionali).
Alla luce di ciò, il diritto all’assegno divorzile, nella sua funzione compensativa, potrebbe permanere lasciando al giudice solo il compito di una corretta quantificazione dello stesso (valutata l’ipotesi di un miglioramento della situazione economica del beneficiario a causa della convivenza).
Attendiamo, quindi, di conoscere le determinazioni delle Sezioni Unite per capire finalmente se il titolare di un assegno di divorzio, instaurata una convivenza stabile, perda automaticamente diritto allo stesso oppure se, alla revoca di tale diritto, si possa giungere solo a conclusione di un processo di valutazione, avente ad oggetto l’apporto dato dall’avente diritto al patrimonio familiare sulla base della funzione compensativa dell’assegno.