Unioni civili e coppie di fatto, cosa dice la legge

Le cosiddette ‘ unioni civili‘ hanno costituito per lungo tempo un tema altamente dibattuto, sia in Italia che in Europa. Nel nostro paese, la legge che definisce e regolamenta l’unione fra due persone dello stesso sesso è entrata in vigore solo nel 2016 (Legge n. 76 del 20 maggio 2016, più comunemente nota come ‘Legge Cirinnà’) che, in sostanza, assegna alle persone gran parte dei diritti riconosciuti ad una coppia unita in matrimonio. Vediamo di seguito cosa prevede, nel dettaglio, la normativa in vigore.

Il testo di legge

La cosiddetta ‘Legge Cirinnà‘ ha istituito le unioni civili ed ha disciplinato le ‘coppie di fatto’ (“convivenze di fatto”, come si legge all’articolo 1 del testo di legge ufficiale). “Due persone maggiorenni dello stesso sesso” – si legge –  “costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”. L’ufficiale è deputato alla registrazione degli atti dell’unione all’interno dell’archivio dello stato civile.

La legge individua anche tutti i casi di specie che possono determinare l’annullamento dell’unione civile:

  • una delle due parti è già unito ad un’altra persona, per mezzo di unione matrimoniale o civile;
  • una delle due parti risulta interdetta per infermità di mente;
  • se tra le due parti sussiste un legame di parentela, adozione o affinità (secondo quanto disposto dall’articolo 87 del Codice Civile);
  • se una delle due parti è stata condannata in via definitiva per omicidio.

Nel caso in cui l’unione civile venga costituita nonostante le condizioni di nullità sopra descritte, ciascuna parte può impugnarla, così come nel caso in cui “consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte stessa”.

L’unione civile tra due persone dello stesso sesso viene certificata su un documento; le due parti possono scegliere se adottare un cognome comune o se condividerli entrambi; la scelta va comunicata mediante una dichiarazione all’ufficiale di stato. L’unione assegna ad entrambe le parti gli stessi diritti e gli stessi doveri; in mancanza di disposizioni differenti, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni.

Più in generale, per quanto concerne i diritti della coppia legata in unione civile, l’articolo 20 della Legge Cirinnà stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Le ‘coppie di fatto’ nella Legge Cirinnà

La seconda parte del testo di legge, a partire dall’articolo 36, riguarda le cosiddette ‘coppie di fatto’ ossia quelle coppie costituite da due persone maggiorenni legate sentimentalmente (o da legami di “reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione”) ma non vincolate reciprocamente né unione matrimoniale né da unione civile.

Per formalizzare il legame di ‘conviventi di fatto’, le parti devono  produrre una specifica dichiarazione, recandosi presso l’ufficio dell’anagrafe del Comune di residenza oppure inviandola via fax. In numerosi ambiti, i diritti della coppia di fatto sono gli stessi dei coniugi (come ad esempio per ciò che concerne il diritto penitenziario o il diritto di visita in caso di malattia o ricovero). Di propria volontà, i conviventi di fatto possono redigere in forma scritta un contratto di convivenza, mediante il quale regolamentare altri aspetti della vita di coppia.

Poiché né l’unione civile né la coppia di fatto sono equiparate in tutto e per tutto al matrimonio (soprattutto nel secondo caso, non trattandosi di un istituto giuridico), spesso è bene affidarsi ad una consulenza per dirimere questioni, rivolgendosi a figure esperte e qualificate, anche per mezzo di portali specializzati come Avvocato Accanto, così da agire nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in vigore.

Fonte articolo avvocatoaccanto.com

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