Il nostro ordinamento limita la libertà del defunto nel disporre dei propri beni dopo la morte, provvedendo così a tutelare alcuni soggetti ai quali riserva la così detta quota di legittima.
Nello specifico, l’articolo 536 del Codice Civile individua tali soggetti, detti legittimari, nei coniugi, figli (oppure nei loro discendenti, in caso di premorienza), e gli ascendenti.
Pertanto, nel caso in cui una persona voglia redigere un testamento per disporre dei propri beni, la stessa non potrà, in presenza dei soggetti sopra indicati, andare a ledere la quota a loro spettante, prevista dalla legge.
Andiamo ora a vedere quali quote, in concreto, spettano ai legittimari.
L’articolo 537 del Codice Civile disciplina l’ipotesi che vede il de cuius lasciare soltanto un figlio o più figli: nel primo caso, al figlio sarà devoluto metà del patrimonio mentre, nel secondo, ai figli sarà devoluto la quota di 2/3, da dividersi in parti uguali tra loro.
Il successivo articolo 538 del Codice Civile, invece, stabilisce che in presenza di ascendenti, e in assenza di figli, a costoro venga devoluto 1/3 del patrimonio.
Qualora poi gli ascendenti concorrano con il coniuge del de cuius, in favore del coniuge sarà devoluta la metà del patrimonio e ai discendenti ¼ dello stesso.
L’articolo 540 del Codice Civile prevede che al coniuge sia riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge. Inoltre, allo stesso, seppur in concorso con altri chiamati, spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto di uso sui mobili ivi contenuti, se di proprietà del defunto o comuni.
Questi diritti, tuttavia, gravano sulla quota disponibile dell’eredità o, qualora questa non sia sufficiente, per la rimanenza sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente su quella riservata ai figli.
Nel caso in cui il coniuge concorra con un figlio, la quota di riserva agli stessi spettante sarà pari a 1/3 ciascuno mentre, qualora vi siano più figli, al coniuge è riservato ¼ del patrimonio e ai figli la metà del patrimonio da dividersi tra loro in parti uguali.
L’articolo 548 del codice civile, infine, disciplina la condizione del coniuge separato evidenziando che costui, nel caso in cui non gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, vanta gli stessi diritti successori riservati al coniuge non separato.
Diversamente, nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.