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Quando si configura il reato ex art. 494 c.p. reato di sostituzione di persona con la e-mail ?
L’art. 494 del Codice penale, pur non rientrando nelle previsioni tipiche dei reati informatici previsti dalla legge, trova tuttavia applicazione a causa del fatto che, sempre più spesso, per porre in essere condotte illecite, soprattutto nell’ambito della rete informatica attraverso l’utilizzo di forum e chat, l’autore del reato usi nascondersi dietro nomi di altre persone.
In estrema sintesi, l’art. 494 c.p. prevede quattro specifiche ipotesi:
- la fisica sostituzione della propria all’altrui persona;
- l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome;
- l’attribuzione di un falso stato;
- l’attribuzione di una qualità a cui la legge collega effetti giuridici (ad esempio, quando si dichiari falsamente di aver compiuto la maggiore età).
Ciò premesso, si è giunti ad un’interpretazione della norma stabilendo che, nonostante vi sia la possibilità di attivare un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia, commette il reato di sostituzione di persona chiunque, utilizzando un indirizzo e-mail apparentemente intestato a un’altra persona, induca in errore sia il gestore del sito sia, soprattutto, gli utenti della rete, i quali, credendo erroneamente di interloquire con una determinata persona, in realtà, senza saperlo, si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.
In particolare, è stato evidenziato che, in tali casi, viene lesa sia la pubblica fede, che la privacy della persona.
In buona sostanza, la giurisprudenza ha preso atto che seppur ogni individuo potrebbe avere una doppia personalità sul web, spacciandosi per una persona totalmente diversa, ingannare gli utenti della rete con i quali si entra in contatto non può considerarsi un’azione lecita; da ciò ne consegue, l’obbligo di risarcimento del danno in favore della persona offesa, per aver ingannato tutte le persone con le quali il reo è entrato in contatto, fingendo di essere un’altra persona.
Ma è sostituzione di persona?
In conclusione, perciò, creare una falsa identità in internet, spacciandosi per una persona diversa da quella che si è in realtà, costituisce una violazione della normativa in vigore sulla privacy e integra il reato di sostituzione di persona, perché si lede la fede pubblica degli utenti che credono di interloquire con un soggetto diverso.
Ciò si verifica sia nel caso in cui ci si sostituisca a un’altra persona usandone il nome e cognome, sia attraverso un account di posta elettronica, ottenuto fornendo all’ente fornitore del servizio delle false generalità.
Per approfondimenti :
www.caradonnaiellamoavvocati.it
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