Indice dell'articolo
ToggleQuando marito e moglie si separano come viene regolamentato il mantenimento dei figli ?
Solitamente, il giudice stabilisce il versamento di una somma mensile destinata proprio al mantenimento dei figli a carico del genitore non collocatario, ossia di colui presso il quale il figlio non vive in via prevalente.
L’importo stabilito viene versato come contributo attinente le spese ordinarie; perciò, rimangono escluse le spese straordinarie che, non rientrando nell’assegno mensile, sono, di solito, suddivise a metà tra i coniugi, pur potendo tuttavia gli stessi accordarsi, ad esempio con una separazione consensuale, per suddividerle in modo diverso.
Quali sono le spese straordinarie?
Cerchiamo ora di comprendere quali spese possono essere definite straordinarie.
Occorre, prima di tutto, dire che non vi sono riferimenti normativi che, in modo chiaro, definiscono le spese straordinarie.
L’orientamento giurisprudenziale ci viene quindi in aiuto, stabilendo che tali spese sono caratterizzate dalla rilevanza, dalla imprevedibilità, dalla imponderabilità e, per questi motivi, non rientrano nell’ordinario regime di vita dei figli.
Si tratta, perciò, di spese che non possono essere determinate in anticipo, neppure quantitativamente: ad esempio, vi rientrano quelle sostenute per interventi chirurgici, o per ripetizioni scolastiche, proprio perché sono rilevanti e non prevedibili.
Certamente sono, invece, da considerarsi straordinarie quelle spese collegate ad eventi eccezionali della vita dei figli, poiché servono ad esempio per soddisfare esigenze imprevedibili, oppure quelle che, per la loro rilevanza, non capitano nell’ordinario regime di vita dei figli.
Viceversa, la spese scolastiche ed educative sono considerate spese ordinarie, incluse quelle sostenute per l’acquisto di libri scolastici, di abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola o quelle sostenute per partecipare a gite scolastiche.
Cosa dice il Tribunale per sulle spese straordinarie
Nei provvedimenti con cui il Tribunale omologa la separazione, cosa accade se non viene previsto che le spese straordinarie siano concordate tra i genitori ?
Questa è una delle domande che ci viene rivolta più frequentemente, proprio perché accade spesso che vi sia una disputa su quale dei due coniugi debba sostenere per i figlio una spesa rilevante, senza che sia stato tuttavia previsto a carico di chi porla.
Nel caso in cui un genitore si rifiuti di corrispondere quanto dovuto per le spese straordinarie sostenute per il figlio dall’altro genitore, sarà perciò necessario rivolgersi nuovamente al giudice affinché questi stabilisca l’importo della spesa, tenendo conto dell’utilità per il minore e soprattutto la concreta possibilità di sostenerla in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Segnalo, tuttavia, che per evitare potenziali conflitti tra i coniugi su questo tema, molti Tribunali hanno redatto dei protocolli di intesa, con l’aiuto dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, nei quali viene spiegata la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie (e tra queste, quelle per le quali è previsto il preventivo accordo).
Per di più, anche il Consiglio Nazionale Forense, nel 2017, ha siglato un documento che contiene delle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, nel quale fornisce indicazioni in merito alla individuazione delle spese ordinarie e straordinarie.
Questi documenti rappresentano, pertanto, un valido strumento per i coniugi che, nelle condizioni di separazione e divorzio potranno concordare di far riferimento agli stessi proprio al fine di dirimere in anticipo, i possibili contrasti che diversamente potrebbero emergere fra di loro, nella suddivisione di tali spese.
Per approfondimenti Caradonna Iellamo