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ToggleRecupero Crediti: ricorso per ingiunzione
La procedura più veloce per recuperare un credito in mancanza, naturalmente, del pagamento spontaneo da parte del debitore, è il ricorso per ingiunzione.
Il ricorso per ingiunzione è uno strumento diretto a far sì che il Giudice possa accertare l’esistenza di un credito ed emettere un decreto, ossia un provvedimento, con il quale si ingiunge al debitore di pagare quanto dovuto al creditore.
Può servirsi del ricorso per ingiunzione, come previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile, il soggetto che risulta essere creditore di una somma liquida di denaro (ossia, quando si tratti di una somma ben determinata nel suo ammontare) ed esigibile (ossia, che sia venuto a maturazione), o di una determinata quantità di beni fungibili (ossia, quei beni che possono essere facilmente sostituiti con altri dello stesso genere), qualora fornisca prova scritta del credito.
Anche colui il quale vanti un diritto dipendente da controprestazione o condizione, può avvalersi di questo strumento, purché riesca a dimostrare l’adempimento di tale controprestazione o l’avveramento della condizione.
L’articolo 634 del codice di procedura civile indica che sono prove scritte idonee a far ottenere un decreto di ingiunzione, le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi e gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate.
Il ricorso dovrà poi osservare determinati requisiti: andrà, naturalmente, allegata la documentazione a sostegno del credito.
Nel caso in cui il Giudice ritenga non sufficientemente provata la domanda, può invitare il creditore ricorrente a fornire un’integrazione di prova e se questi non provveda in tal senso, rigettare la domanda.
Qualora, infine, il ricorso non risulti accoglibile, il Giudice la rigetta con decreto motivato e il creditore ricorrente, se desidera, potrà riproporre la domanda anche in via ordinaria, ad esempio, con un atto di citazione.
Viceversa, in presenza delle condizioni prescritte dall’articolo 633 del codice di procedura civile, il Giudice emetterà decreto motivato con il quale ingiungerà al debitore di pagare o consegnare quanto richiesto nel ricorso, nel termine di 40 giorni, avvertendolo che potrà presentare, nello stesso termine, opposizione in assenza della quale il creditore ricorrente potrà procedere ad esecuzione forzata.
Cosa può concedere il giudice per il Recupero Crediti?
Vi sono poi casi in cui il Giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ingiungendo così al debitore di adempiere immediatamente e concedendo, quindi, il termine di 40 giorni solo per proporre opposizione.
Ciò si verifica quando il credito è fondato su assegno, cambiale, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, in caso di grave pregiudizio nel ritardo, oppure in caso di produzione di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.