Anche il Tribunale di Livorno ha recepito i nuovi orientamenti della Corte di Cassazione emersi con la sentenza n. 11504 del 2017 in materia di assegno divorzile.
Ricordiamo come con la sentenza n. 11504/17, i giudici di legittimità hanno stabilito che per aver diritto all’assegno di divorzio occorre accertare che il coniuge richiedente non abbia i mezzi adeguati o comunque sia impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive.
Detto accertamento, stabilisce la Cassazione, deve passare attraverso due fasi distinte: la prima fase, fondamentale e preliminare, è quella dell’an debeatur ove il Giudice deve necessariamente verificare la possibilità del riconoscimento del diritto all’assegno; la seconda fase, che è solo eventuale, è quella del quantum, che quindi si attiva solo nel caso di esito positivo della precedente fase ed è volta a determinare quantitativamente la misura dell’assegno.
I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge, sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.
Il Tribunale di Livorno, con una ordinanza del 2 novembre 2017, ha infatti ritenuto di doversi allineare all’orientamento dei giudici di legittimità che hanno stabilito come il canone cui il giudice del divorzio deve attenersi, non è quello collegato al pregresso tenore di vita goduto durante il matrimonio, bensì quello che guarda alla verifica dell’autosufficienza del coniuge richiedente, intesa come possibilità per lo stesso di potersi mantenere con le sue sole risorse reddituali e patrimoniali.
Dagli elementi emersi durante la fase di comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale di Livorno ha così ritenuto che la richiedente l’assegno divorzile non solo avesse una capacità lavorativa, ma anche che non vi fossero situazioni oggettive che le impedissero di mantenersi autonomamente anche senza alcun sostegno da parte dell’ex marito.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che l’asserita non autosufficienza economica lamentata dalla richiedente l’assegno divorzile fosse, in primo luogo, solo momentanea in quanto la cessata attività lavorativa ben retribuita alle dipendenza della figlia risaliva a soli pochi mesi precedenti l’udienza e che, in ogni caso, la signora avesse mantenuto un altro lavoro; in secondo luogo, a seguito della separazione, la signora aveva comunque percepito dalla vendita della casa familiare una ragguardevole somma, ricevendo altresì nell’ultimo quinquennio anche la somma di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento.
Questi elementi hanno portato, pertanto, il Presidente del Tribunale di Livorno, in via provvisoria, a respingere allo stato la domanda di assegno di divorzile, sospendendo l’erogazione del contributo di mantenimento in favore della moglie, fissato con l’omologa di separazione dalla pronuncia dell’ordinanza medesima, sino ai provvedimenti definitivi.
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