Il fenomeno del cyberbullismo è spesso al centro della cronaca giudiziaria, poichè è in continuo aumento il numero di adolescenti vittima di comportamenti violenti, offensivi o umilianti da altri coetanei, con condotte che vengono perpetrate appunto, anche, via internet.
Queste condotte, che naturalmente possano realizzare già specifiche e autonome ipotesi di reato, come la minaccia, o molestie, o diffamazioni, fino a poco tempo fa non erano state oggetto di una legge ad hoc; recentemente, infatti, il Parlamento ha approvato la prima riforma di legge di contrasto al cyberbullismo.
Con la Legge 29 maggio 2017, n. 71, si da finalmente una risposta penale a tale fenomeno, introducendo una serie di misure di carattere preventivo ed educativo.
Nell’art. 1 viene anche data la definizione di cyberbullismo, intendendosi per tale qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Ciò premesso, la legge introduce alcune significative misure: l’ammonimento da parte del Questore, la possibilità di chiamare in causa il Garante della Privacy, nonchè la possibilità di individuare in ambito scolastico e, più specificamente fra i professori, una persona di riferimento per le iniziative anti-bullismo.
Con la previsione dell’ammonimento da parte del Questore, la vittima di ingiurie, minacce, diffamazione o comunque di uso illecito di dati personali sul web, potrà ottenere la convocazione cyberbullo (ovviamente, minorenne) davanti all’autorità di pubblica sicurezza, insieme ai propri genitori, per essere formalmente invitato a non ripetere più tali condotte; e ciò, fino al compimento del suo diciottesimo anno d’età.
Come detto, è stata anche prevista, per il minorenne che però abbia già compiuto i 14 anni e che sia vittima di atti di cyberbullismo, la possibilità (anche attraverso i genitori), di chiedere al gestore del sito internet di cancellare, oscurare o bloccare la diffusione in rete della pagina avente contenuti a rischio per la vittima stessa.
Nel caso in cui, non pervenga entro 48 ore risposta da parte del gestore del sito, potrà perciò esser fatta un’istanza al Garante della Privacy affinchè intervenga (compilando un apposito modulo scaricabile dal sito del garante).
Naturalmente, qualora non sia possibile identificare il gestore del sito, tale istanza potrà esser presentata subito e, in ogni caso, è previsto che il Garante risponda nelle successive 48 ore.
Infine, sono state introdotte delle misure anche nelle scuole, all’interno delle quali andrà individuato fra i professori, un responsabile tenuto ad assumere un ruolo di riferimento per tutte le iniziative da intraprendere contro il cyberbullismo, con espressa previsione dell’obbligo da parte del Preside – limitato alle sole condotte che non costituiscono reato -, di informare prontamente le famiglie dei minori coinvolti in tali atti illeciti.