L’istituto della mediazione obbligatoria è stato introdotto per la prima volta nel 2010 e, dopo vari interventi legislativi, è diventato definitivo nel 2017.
E’ previsto, secondo tali disposizioni, che un soggetto intenzionato ad adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti debba, per alcune materie, avviare preventivamente e obbligatoriamente il procedimento di mediazione presso uno degli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia presente nel luogo del giudice territorialmente competente per il giudizio; ciò, in quanto l’esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia una condizione da osservare prima di intraprendere una vera e propria causa.
Qualora, infatti, si procedesse in giudizio in assenza di preventivo avvio della mediazione il Giudice, di ufficio, o il convenuto avranno la possibilità di rilevare il mancato avvio della mediazione ed ottenere, perciò, dal giudice una sospensione del processo, proprio per permettere l’esperimento della mediazione.
Per quali materie è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione?
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In merito al procedimento di mediazione, si evidenzia che le parti devono parteciparvi con l’assistenza obbligatoria di un avvocato.
E’ richiesta anche partecipazione personale delle parti ma, in caso di impossibilità, è possibile delegare un’altra persona.
Gli incontri di mediazione vengono tenuti da un mediatore, il quale potrà condurre le sedute in sessione congiunta o separata.
Nel caso in cui le parti raggiungessero un accordo – sottoscritto quindi dalle parti e dai loro difensori- , lo stesso costituirà titolo esecutivo a tutti gli effetti.
Un ultimo accenno merita l’ipotesi di mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione.
Nella causa intrapresa dopo l’eventuale fallimento della mediazione, il Giudice infatti potrà desumere, argomenti di prova dalla mancata partecipazione alla mediazione della parte ed inoltre, in caso di soccombenza in giudizio, potrà condannarla al versamento all’entrata in bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per la causa.
Da evidenziare inoltre che per le parti che partecipano alla mediazione, vi sono le seguenti importanti agevolazioni fiscali:
- le spese di mediazione sono detraibili fino a €. 500,00 in caso di raggiungimento di un accordo oppure, in caso negativo, fino ad €. 250,00;
- esenzione dell’imposta di registro sul verbale di accordo fino a €. 50.000,00.