Cosa accade quando la madre ostacola i rapporti fra Padre e Figlio

Sono sempre di difficile gestione, i rapporti familiari.

Soprattutto quando i genitori si separano e di mezzo c’è la custodia dei figli.

Cosa succede quando una madre a cui il minore è affidato, ostacola il rapporto con il padre ?

I Giudici cosa fanno quando la madre ostacola i rapporti fra Padre e Figlio

Diversi giudici si sono occupati negli anni della questione, trovandosi ad avere a che fare con mamme che – approfittando del fatto che i figli erano rimasti con loro -, avevano deciso di allontanarli dal padre non solo psicologicamente, ma anche fisicamente.

Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 2016, stabilì che il genitore che avesse allontanato l’altro, tentando di sminuirlo e/o di metterlo in cattiva luce, avrebbe perso l’affidamento dei figli: ovviamente, si parlava di un caso molto grave, potremmo dire estremo, in quanto il giudice ha comunque come principale obiettivo la tutela dei figli.

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Revocare l’affido condiviso

E revocare l’affido condiviso, in favore di un affido esclusivo, è una decisione che va presa con enorme cautela, unicamente quando i figli e il padre vengano danneggiati dal comportamento della madre.
Il diritto alla bigenitorialità, infatti, spetta ad ogni minore: anche dopo la separazione di mamma e papà, un bambino deve poter mantenere un legame sereno con entrambi i genitori, i quali sono tenuti ad adoperarsi affinché i figli mantengano un rapporto solido e amorevole con l’ex partner.

Madre figlia
Cosa accade quando la madre ostacola i rapporti fra Padre e Figlio

Non solo, dunque, la madre non deve adottare comportamenti che possano allontanare i figli dal padre: deve anche impegnarsi a rimuovere gli ostacoli, qualora i bambini non vogliano vedere il papà (ovviamente, in assenza di motivi gravi come maltrattamenti e soprusi di qualsiasi genere).
Se questo non avviene, si verifica un illecito: il genitore danneggiato potrà quindi rivolgersi ad un giudice, che potrà applicare un’ammonizione alla madre (che sarà eventualmente tenuta a pagare il risarcimento stabilito dal giudice) e, nei casi più gravi, la revoca dell’affidamento, che diventerà esclusivo a favore del genitore che si è sempre comportato correttamente con i figli e con l’ex coniuge.

Più recente e ancor più esplicita, è la sentenza n. 23830/2019 delle Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di una signora condannata per il reato previsto dall’articolo 388 del Codice Penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice): la donna, a cui il Tribunale aveva affidato la figlia, non aveva mai portato la medesima agli incontri col padre, imposti dal giudice e in programma presso i Servizi Sociali del Comune.

famiglia separata
ostacola i rapporti fra Padre e Figlio

La Corte di Cassazione si è pronunciata, stabilendo che il genitore affidatario ha l’obbligo di favorire – in assenza di situazioni di particolare gravità -, gli incontri tra i figli e l’altro genitore, in quanto entrambi sono indispensabili per la crescita del minore. Ostacolare quegli incontri può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità di un bambino.

Nel caso in questione, gli assistenti sociali hanno testimoniato a favore del padre, spiegando come l’ex moglie non si fosse mai mostrata disponibile e avesse anzi deciso di interrompere gli incontri tra la figlia e il papà, contravvenendo a quanto stabilito dal giudice e mettendo in atto un comportamento ostruzionistico e manipolativo: la Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso della madre, condannata in primo grado e poi in appello.

Come stabilito anche da una recente sentenza del Tribunale di Milano, se un genitore manifesta gravi atteggiamenti ostativi, può essere sottoposto all’ammonimento previsto dal Codice Civile, per invitarlo a cessare la condotta pregiudizievole alla frequentazione tra l’altro genitore e il figlio.

Tale ammonimento può portare con sé l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti del minore e/o dell’ex coniuge, il pagamento di una sanzione amministrativa tra le €. 75 e €. 5000 e misure di coercizione diretta, come l’obbligo di corrispondere una determinata somma all’altro genitore, ogni qualvolta si violi un obbligo imposto da giudice.

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